E’ stato pubblicato il D.L. n. 61/2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
All’art. 7 viene previsto il riconoscimento da parte dell’INPS di un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa (di importo mensile pari a quello previsto per le integrazioni salariali):
- per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giorni, per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e che sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa;
- per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giornate per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro (collegata a un provvedimento normativo o amministrativo collegato all’evento, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, inutilizzabilità dei mezzi di trasporto ecc.).
I datori di lavoro che presentano domanda per tali integrazioni al reddito: - sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale. Inoltre tali integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale del D.Lgs n. 148/2015;
- non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
Le integrazioni al reddito sono erogate con pagamento diretto da parte dell’INPS.