Con la circolare n.2 del 6 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le novità apportate attraverso il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche.
In particolare per quanto riguarda il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo per il 2024, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
“La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto in commento, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio
per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari”.