INPS | Circlare 11/2024 – Istruzioni INPS esonero IVS

con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’INPS ha fornito istruzioni circa l’esonero ivs dopo le novità apportate dalla legge di bilancio.

Di seguito riporto i tratti salienti della circolare:

  • l’esonero (nella misura del 6 o 7% a seconda dell’imponibile previdenziale nel mese) non ha effetti sulla tredicesima mensilità né sul singolo rateo qualora erogata nel corso del mese. Pertanto le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
  • nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione della quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei;
  • possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso, pertanto nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non trova applicazione;
  • nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato;
  • nelle ipotesi di lavoratore che svolga più rapporti presso diversi datori il calcolo dell’imponibile previdenziale al fine dell’applicazione dell’esonero deve verificarsi autonomamente per ogni rapporto;
  • la riduzione contributiva è alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici madri introdotta dalla legge di bilancio.

Per quanto riguarda i codici Uniemens gli stessi sono L094 e L098 (rimangono valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 e con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, nonché con i messaggi n. 1932 del 24 maggio 2023 e n. 2924 del 10 agosto 2023).

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