ANTICIPO DEL TFR – Quali requisiti rispettare

L’art 2120 c.c. prevede la possibilità, per il lavoratore dipendente di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione di un’anticipazione del tfr al ricorrere di determinate condizioni.

Nello specifico:

• Il lavoratore deve possedere almeno otto anni di servizio presso l’azienda;

• l’anticipo del tfr può essere richiesto per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, sostenere spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL e per far fronte alle spese durante i congedi parentali e congedi per la formazione continua.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali; i contratti collettivi, inoltre, possono stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

Anticipazione senza requisiti. Quali rischi per le aziende

Occorre prestare particolare attenzione al caso in cui il lavoratore avanzi richiesta di anticipazione del tfr maturato pur non possedendo i requisiti prescritti dalla norma di legge.

Sul tema la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4670 del 22 febbraio 2021, ha affermato che “solo la sussistenza dei prescritti elementi (ndr i requisiti di legge) costitutivi qualifica l’erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l’erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all’obbligazione contributiva”.

Ciò significa che nel caso si volesse concedere un anticipo del tfr privo dei previsti requisiti, non si potrà prescindere dall’accordo individuale con il dipendente, con il rischio in caso contrario di poter incorrere in un’azione da parte dell’INPS volta al disconoscimento del titolo dell’erogazione e al recupero contributivo.

Pertanto, qualora l’azienda intenda accogliere la richiesta di anticipo del tfr da parte di un dipendente che non possiede i requisiti richiesti, è necessario che:

  • venga redatto un accordo scritto;
  • il lavoratore invii all’ufficio personale la documentazione a supporto della domanda unitamente ai giustificativi di spesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia del preventivo avente ad oggetto la spesa da sostenere e copia delle relative fatture che dovranno essere conservate dall’azienda);
  • l’ammontare dell’anticipo non ecceda l’importo risultante dalla documentazione probatoria inviata a sostegno della richiesta.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x