FRINGE BENEFITS 2023 DOPO IL DECRETO LAVORO

Nella G.U. n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 85 del 3 luglio 2023, di conversione in legge del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Contrariamente rispetto a quanto era ragionevole aspettarsi, l’art. 40 del Decreto in tema di fringe benefits non è stato modificato in sede di conversione, con evidenti profili discriminatori e di squilibrio che vengono conseguentemente a crearsi tra genitori e non.

1.Cosa prevede la norma
L’art. 40 del Decreto prevede che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti”.

2. Soggetti interessati
Dunque, limitatamente al periodo di imposta 2023, con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro viene elevata a 3.000 euro, comprensiva anche delle somme erogate o rimborsate dalle aziende per il pagamento delle utenze domestiche.
Per il 2023 avremo due distinte soglie di esenzione per i fringe benefit, nello specifico:
• di 258, 23 euro per i lavoratori dipendenti senza figli a carico;
• di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico (ricordiamo che si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente 4.000,00 euro e quelli di età superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro).

3. Adempimenti
Qualora le aziende intendano erogare fringe benefit ai dipendenti genitori dovranno seguire i seguenti passaggi:
• inviare preventivamente una dichiarazione alle RSU (o anche RSA, in quanto sostitutive delle RSU quando quest’ultime non vengono o non possono essere costituite) circa la volontà aziendale di volersi avvalere della possibilità introdotta dalla norma (non esiste infatti alcun obbligo di erogare fringe benefit nel limite dei 3.000 euro). A nostro avviso è sufficiente una comunicazione generica da parte dell’azienda di modo da rendere edotte le rappresentanze sindacali;
• individuare internamente i potenziali beneficiari, cioè nei confronti di quali lavoratori si vuole intervenire e con che limiti, redigendo un’apposita comunicazione da affiggere in bacheca che possa darne evidenza e riepilogare la documentazione che il lavoratore interessato dovrà presentare. In particolare:
– al fine di applicare la soglia di esenzione nel limite dei 3.000 euro il lavoratore dovrà fornire apposita dichiarazione di avere figli fiscalmente a carico con indicazione del codice fiscale;
– in caso di rimborso delle utenze domestiche, sarà necessario acquisire una dichiarazione del dipendente che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso non solo presso il medesimo datore ma anche presso altri.

ATTENZIONE: pur essendo possibile erogare i fringe benefit (comprensivi per quest’anno delle somme per il pagamento delle utenze domestiche) anche ad personam è preferibile a nostro avviso, orientarsi verso categorie omogenee di lavoratori anche in ottica di semplificazione nella gestione degli adempimenti.

4. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 1° agosto, ha chiarito che può beneficiare del tetto di esenzione dei 3.000 euro ciascun genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purchè quest’ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi.

ATTENZIONE: il lavoratore genitore può fruire della misura anche nel caso in cui non beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico per percezione dell’Assegno Unico.
Dunque non opera alcuna riduzione in funzione della percentuale di carico del figlio; due genitori con figlio a carico al 50% potranno fruire dei fringe benefits nel limite complessivo di 6.000 euro.
La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre 2023: pertanto, qualora dovesse venire meno tale requisito (ad esempio nel caso di superamento della soglia reddituale), il lavoratore dovrà comunicarlo tempestivamente al datore.

5. Conclusioni
Come anticipato, per effetto della misura introdotta il legislatore crea uno squilibrio fiscale tra genitori e non, attuando un doppio binario.
In definitiva, è preferibile e auspicabile che il legislatore, piuttosto che proseguire con interventi derogatori, provveda a un innalzamento strutturale del tetto di esenzione dei 258, 23 euro previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR indirizzandolo alla generalità dei lavoratori, di modo da consentire alle aziende una programmazione di lungo periodo nel riconoscimento dei beni e servizi in esame.

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