Accordo di rinnovo c.c.n.l. Legno – Industria

In data 20 giugno 2023 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali scaduto il 31 dicembre 2022.

Il ccnl decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Considerata la situazione economica attuale, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo e unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto.

Nuovi minimi

Viene riconosciuto, a partire dal mese di luglio 2023, un aumento dei minimi pari a 102,20 euro per la categoria AE1, riparametrati per gli altri livelli contrattuali.

Tale incremento assorbe tutti gli “anticipi su futuri aumenti contrattuali” comunque denominati, definiti a livello aziendale.

Nella tabella seguente si riportano i nuovi minimi.

CategoriaMinimi al 30.06.2023Aumento dal 1.07.2023Nuovi minimi dal 01.07.2023
AD32.657,83214,622872,45
AD22.608,71209,512818,22
AD12.505,49199,292704,78
AC52.403,22189,072592,29
AC42.249,88173,742423,62
AC32.096,41158,412254,82
AC22.096,41158,412254,82
AC11.941,73143,082084,81
AS42.096,41158,412254,82
AS32.020,22150,752170,96
AS21.941,73143,082084,81
AS11.880,63136,952017,57
AE41.880,63136,952017,57
AE31.804,06129,281933,34
AE21.726,97121,621848,59
AE11.533,72102,201635,92

Una tantum

Viene prevista l’erogazione di un importo a titolo di una tantum di 600 euro lordi uguale per tutti i livelli, a copertura del periodo 1 gennaio-30 giugno 2023, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti e indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR.

L’una tantum verrà erogata in due tranche:

  • 300 euro con la retribuzione di luglio;
  • 300 euro con la retribuzione di marzo 2024.

Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 gli importi saranno riproporzionati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (per le assunzioni avvenute fino al giorno 15 del mese il rateo è spettante mentre per gli assunti dal giorno 16 non matura). Gli importi andranno riproporzionati per i lavoratori part-time in ragione dell’orario

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