INPS | Circolare n. 45/2023 – Aumento indennità congedo parentale

Ciao a tutti,
con la circolare n. 45 l’INPS ha fornito istruzioni amministrative in ordine all’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Il mese indennizzato all’ 80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
L’INPS indica i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:
• “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
• “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di il “L328”di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”. Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.

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