INPS | Circolare n. 7/2023 – Esonero contributivo 2 o 3%

Con la circolare n. 7 di ieri l’INPS ha fornito indicazioni circa la gestione dell’esonero contributivo del 2 o 3% introdotto dalla legge di bilancio 2023.
Riporto di seguito i punti principali:
• la retribuzione è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre;
• la verifica della retribuzione imponibile previdenziale (nel caso in cui non superi i 1.923 euro l’esonero spetta nella misura del 3% mentre la riduzione è di 2 punti percentuale se la retribuzione supera 1.923 ma non 2.692 euro) va effettuata nel singolo mese.
Può accadere che in una mensilità il dipendente benefici della riduzione del 2% e in un altro del 3% (oppure non abbia alcuno sconto in quanto oltre i 2.692 euro). Situazioni analoghe si possono presentare per la tredicesima e gli eventuali ratei mensili, per cui l’aliquota di riduzione su questi importi potrebbe essere differente da quella applicata alla retribuzione;
• nel caso di erogazione mensile dei ratei di tredicesima mensilità, l’esonero sarà applicabile ai ratei nella misura del 3% solo se questi ultimi risultino di importo non superiore a 160 euro (1.923/12) o nella misura del 2% se risultino di importo non superiore a 224 euro (2.692/12).

ATTENZIONE: l’esonero non si applica alla quattordicesima mensilità e/o ad altre mensilità aggiuntive diverse dalla tredicesima.
• per i lavoratori part time con due rapporti di lavoro, la verifica del superamento del massimale mensile va effettuato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

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